SISTRI nelle imprese edili

Come devono comportarsi le ditte edili in merito agli adempimenti SISTRI?

Riportiamo l’ottima risposta dell’avv. Fabrizio da “Ambiente e sicurezza” di “Il sole 24 ore”.

<<Tenuti all’obbligo di iscrizione al SISTRI sono le categorie di soggetti indicate all’art. 1, c. 1 (e 2 limitatamente alla Campania) del D.M. 17 dicembre 2009, ovvero:  i produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006 – con piu’  di  cinquanta  dipendenti;  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi  di cui all’articolo 184, c. 3, lett. c),  d)  e  g) (attività industriali, artigianali o del down stream), del medesimo D.lgs. n. 152/2006 con piu’ di cinquanta  dipendenti; i commercianti e gli intermediari del settore rifiuti; i consorzi  istituiti  per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti  che organizzano la gestione di tali rifiuti per  conto  dei  consorziati; le imprese di cui all’art. 212, c. 5, D.lgs. n. 152/2006 (soggetti tenuti all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali)  che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti speciali;  le imprese e gli  enti  che  effettuano  operazioni  di recupero  e  smaltimento  di  rifiuti;  i  soggetti   di   cui all’art. 5, c. 10, medesimo D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale); le imprese e gli  enti  produttori  iniziali  di rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all’art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006 (trasporto di rifiuti autoprodotti)  –  che  hanno  fino  a cinquanta dipendenti e i  produttori  iniziali  di  rifiuti  non pericolosi di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), D.lgs. n. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Quanto sopra premesso l’azienda sarà tenuta ad iscriversi in funzione della tipologia di rifiuti prodotti, se trattasi di rifiuti pericolosi, qualunque sia il numero di dipendenti, ovvero se trattasi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di “fine ciclo” (fanghi di depurazione, filtri di abbattimento fumi etc. ex art. 184, c. 3, lett. G, D.lgs. n. 152/2006), con numero di dipendenti superiori a undici.>>

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