Decreto 28 maggio 2012 – finanziamenti EMAS e ISO 14001

Il decreto del ministero dell’Ambiente assegna contributi a titolo di rimborso spese per le attività di consulenza relative ai sistemi di tutela dell’ecosistema.

Il documento fissa nel dettaglio le tipologie di costo recuperabili:

–    consulenza qualificata finalizzata alla definizione e progettazione del sistema di gestione ambientale;
–   pagamento dell’ente di verifica e certificazione;
–    realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale come nel caso delle emissioni o degli scarichi;
–    formazione specifica per gli addetti dell’azienda e per il responsabile del sistema;
–    realizzazione di un piano di comunicazione relativo ai risultati conseguiti e alle azioni intraprese in materia di tutela del territorio in cui viene esercitata l’attività aziendale.

I contributi concessi, a seconda dell’intervento da coprire, variano tra il 40 e l’80 per cento delle spese ammissibili, con una forbice compresa tra 7.500,00 e 15.000,00 euro, nel caso delle micro e piccole imprese.

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito http://www.minambiente.it.

Valutazione del rischio elettromagnetico

La Direttiva 2012/11/UE ha disposto lo slittamento degli interventi in merito alla Valutazione del rischio per l’esposizione a Campi Elettromagnetici al 31 Ottobre 2013.

In base alla nuova disciplina le aziende che, avendo effettuato la valutazione del rischio per i campi elettromagnetici, avessero riscontrato la necessità di interventi migliorativi per rientrare nei valori d’azione indicati dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. devono effettuarli entro il 31 ottobre 2013 e non più entro il 30/04/2012.

Il rinvio sancito dall’Ue provoca immediato effetto sul piano nazionale in virtù della norma recata dall’articolo 306 dello stesso D. Lgs. 81/2008 (cd. “Tu sulla sicurezza dei lavoratori) che aggancia l’entrata in vigore delle proprie disposizioni sulla tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici alla data stabilita dalla citata direttiva 2004/40/CE.

Tutte le aziende devono comunque effettuare la valutazione dei rischi per determinare l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, secondo quanto disposto dall’art. 206 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ma gli eventuali interventi di miglioramento da effettuarsi devono essere conclusi entro il 31 ottobre 2013 e non più entro il 30/04/2012. La periodicità con cui deve essere eseguita la formale valutazione è rimasta fissata alla cadenza almeno quadriennale, nei casi in cui nel frattempo non vi siano state sostanziali mutamenti nel sito e/o nelle modalità lavorative.

DVR nelle piccole imprese

Lo scorso 16 maggio, la commissione consultiva permanente ha approvato il testo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle piccole imprese (fino a 10 addetti), che dovrà essere approvato in Conferenza Stato-Regioni e, in seguito, dovrà essere recepito con decreto interministeriale.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento, le stesse piccole aziende possono, come in passato, autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, che andrà documentata necessariamente entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Visite mediche periodiche

La Corte di Cassazione ha condannato un datore di lavoro per non aver sottoposto a visita medica periodica due operai in possesso di Partita Iva e a capo di ditta individuale, ma che di fatto lavoravano esclusivamente per l’imputato.

Il Tribunale di Firenze, constatando l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva già condannato il datore di lavoro per omissione della necessaria sorveglianza sanitaria. I due lavoratori, sebbene a capo di ditta individuale, effettivamente lavoravano alle dipendenze organizzative e direttive del direttore dei lavori, ricevendo ordini in merito alle modalità di esecuzione dei lavori e utilizzando attrezzature, mezzi di trasporto e materiali del datore stesso e rispettando, inoltre, un preciso orario di lavoro.

Con Sentenza n. 6998 del 22 febbraio 2012, la Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di violazione dell’ex art. 4 del D. Lgs. 626/1994 (corrispondente all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008) che prevede l’obbligo del
datore di lavoro di sottoporre i lavoratori a opportune visite mediche periodiche.
Pertanto, qualora si configuri un rapporto di lavoro subordinato, è sempre necessario prevedere le visite periodiche e la sorveglianza sanitaria.

Cadenza controlli dei tachigrafi digitali

Con nota del 16.02.2012 prot. 4333/DIV7 file avviso n. 6/2012 il Direttore Generale della Motorizzazione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha chiarito che la cadenza biennale dei controlli periodici sui tachigrafi digitali si applica anche alle dichiarazioni già rilasciate, ovvero il decreto è di fatto retroattivo e quindi il lavoro dei centri tecnici quest’anno sara’ drasticamente ridotto.

Maggiori approfondimenti qui.

Certificazione ISO 9001 per studi di ingegneria

Il DPR 207/2010, tra l’altro, introduce il requisito di possesso della certificazione del sistema qualità secondo ISO 9001 per gli studi di ingegneria che volessero esercitare il ruolo di soggetto esterno al quale appaltare la verifica di progettazione di opere di importo non maggiori di 20 milioni di euro; per importi maggiori di tale soglia la verifica potrà essere eseguita solo da Organismi di Ispezioni accreditati secondo la ISO 17020.

Responsabilita’ del datore di lavoro per macchinari obsoleti

Il datore di lavoro e’ responsabile della morte di un lavoratore che utilizzava macchinari obsoleti, non dotati di opportuni sistemi di protezione e sicurezza.
Lo stabilisce la Sentenza 6854 della Corte di Cassazione del 21 febbraio 2012, che ha condannato il datore di lavoro per omicidio colposo, in quanto ha consentito l’utilizzo al proprio dipendente di un rullo compressore in salita, senza che il mezzo fosse dotato di misure opportune a garantire l’immediato arresto qualora la leva del cambio fosse mandata in folle.
L’incidente non sarebbe avvenuto qualora si fosse utilizzato un mezzo di tipo più moderno, con opportuni sistemi di sicurezza, già in commercio da diversi anni.
La Sentenza, pertanto, sancisce l’obbligo del datore di lavoro di dotare i propri dipendenti esclusivamente di mezzi di nuova generazione con tutti i sistemi di protezione e sicurezza.