Incentivi OHSAS

Decreto del Ministero del Lavoro 3 dicembre 2010 (G.U. 16 febbraio 2011, n. 38)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione delle criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione della vigente normativa in tema di oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione dopo i primi due anni di attività (art. 24 del decreto  ministeriale  12  dicembre 2000) a causa della scarsa adesione delle aziende allo  sconto, ha, con decreto 3 dicembre 2010 (G.U. 16 febbraio 2011, n. 38), definito una nuova articolazione delle tariffe prevedendo che l’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività si articoli con le seguenti modalità. Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei  lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Fino a 10 lavoratori: riduzione del 30%;

Da 11 a 50 lavoratori: riduzione del 23%;

Da 51 a 100 lavoratori: riduzione del 18%.

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le  indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL; per le aziende certificate OHSAS 18001 e’ sufficiente la produzione di copia del certificato.

L’istanza deve essere presentata  alla competente Sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

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