SICUREZZA DEL LAVORO: verifica periodica delle attrezzature.

Il DM del Ministero del lavoro 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’All. VII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e stabilisce i criteri per l’abilitazione dei soggetti abilitati al loro espletamento. Il decreto ha inoltre individuato le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle predette verifiche periodiche.

Il provvedimento precisa che l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura.
L’INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni ove sono state attribuite loro le relative funzioni, possono provvedere direttamente alle verifiche.

Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell’elenco.
L’elenco è messo a disposizione dei datori di lavoro per l’individuazione del soggetto di cui avvalersi.

Le tariffe per le prestazioni rese dai soggetti abilitati saranno determinate con decreto  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero  dello sviluppo economico da  adottare entro il 28 luglio 2011. Fino all’emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite  dai  soggetti titolari della funzione.

Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di verifica, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco previsto dal decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 2011.

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