Testo unico ambientale: cosa cambia


Entrato in vigore il 26 agosto 2010 il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che modifica e integra il testo unico ambientale

Le principali novità

  1. Disposizioni comuni e principi generali – Parte Prima
  2. Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) – Parte Seconda
  3. Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera –Parte Quinta

Parte Prima: viene inserito quale obiettivo della tutela ambientale lo sviluppo sostenibile.

Parte Seconda: l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) entra in modo organico all’interno del TUA, al fine di accentrare in un unico testo normativo tutte le disposizioni autorizzative in materia ambientale (si ricorda che l’AIA veniva disciplinata dal d.lgs 59/2005).

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e AIA, sono state introdotte norme di coordinamento e modifica alle valutazioni già disciplinate dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ante d.lgs. 128/2010.

In particolare, per le opere di competenza statale, l’AIA viene assorbita dalla VIA.

Parte Quinta: parte soggetta a modifiche di maggior impatto: chiarita la distinzione tra stabilimento e impianto, necessaria per definire quali adempimenti sono a carico dei gestori e quali dell’amministrazione.

Nuova definizione di stabilimento: “complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”;

per cui ad essere autorizzati devono essere ad oggi tutti gli stabilimenti, la cui domanda deve contenere anche la quota dei vari punti di emissione che prima non era richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *