Validità della formazione salute e sicurezza dopo l’Accordo Stato Regioni del 17.04.2025

La validità dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 varia a seconda che la formazione fosse o meno già regolamentata:

  • Corsi già regolamentati dai precedenti Accordi: gli attestati rimangono validi.
  • Corsi non regolamentati in precedenza (come i corsi per l’utilizzo del carroponte o per lavori in spazi confinati), la formazione viene riconosciuta valida solamente se i contenuti del corso erano già conformi alle nuove disposizioni.

PREPOSTI

​La formazione per preposti, svolta prima dell’entrata in vigore dell’Accordo 2025, è ritenuta valida e non necessita di integrazioni, tuttavia l’obbligo di aggiornamento è diventato biennale. Perciò se il corso è stato svolto

  • prima del 24/05/2023 l’aggiornamento dovrà essere svolto entro il 24 maggio 2026.
  • Se, invece, è stato erogato dopo il 24 maggio 2023, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro due anni dalla data di fine corso.

DATORI DI LAVORO

Il corso obbligatorio per Datori di Lavoro deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025 (ovvero entro il 24 maggio 2027). Se il corso è stato svolto prima dell’entrata in vigore e i contenuti sono conformi allora sarà sufficiente procedere all’aggiornamento quinquennale.

CARROPONTE

Il riconoscimento della formazione pregressa è ammesso solo se i contenuti del corso risultano equivalenti a quelli previsti dal nuovo Accordo. In caso contrario è necessario frequentare il corso base entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, quindi entro il 24 maggio 2026.

SPAZI CONFINATI

Si applicano le stesse regole del corso per carroponte, ovvero se il corso precedentemente frequentato non è conforme ai contenuti del nuovo Accordo è necessario frequentare il corso base entro 12 mesi, quindi entro il 24 maggio 2026.

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