Regolamento Accredia RT-05 rev. 1 per imprese edili

Pubblicata la revisione 01 del  regolamento Accredia RT-05.

Tra le novità più interessanti si segnala in dettaglio il nuovo paragrafo 6.5, in considerazione del momento di forte crisi economica del settore edile, sia nelle sorveglianze sia nei mantenimenti:

“In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all’estero e limitatamente ad una sola possibilità nell’arco del triennio di validità del certificato, l’Organismo potrà effettuare comunque l’audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ”

“Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l’OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all’effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l’Organizzazione avrà comunicato l’avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese”

Il documento è liberamente consultabile e scaricabile sul sito di Accredia.

ISO 9001:2015 quali novità?

Prime indiscrezioni sulle principali novita’ della norma ISO 9001, al cui aggiornamento in discussione al comitato ISO TC 176. La prima riunione e’ fissata a Porto in Novembre 2013.

Le proposte piu’ significative:

  • comunicazione a tutte le parti interessate del nominativo del Rappresentante della Direzione
  • obbligo di audit di seconda parte sui principali fornitori, in linea con le principali norme di gestione
  • monitoraggio della soddisfazione non solo dei clienti ma anche di tutte le parti interessate interne ed esterne all’organizzazione

Marcatura CE materiali edili

In vigore da oggi 1 Luglio 2013 il Regolamento 305/2011 relativo alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione

Il nuovo Regolamento, che abroga la Direttiva 89/106 e il DPR 246/1993, è già in vigore in tutti gli Stati membri, oltre al superamento del concetto di “Dichiarazione di conformità” in virtù della “Dichiarazione di prestazione”, introduce un nuovo ed importante requisito: l’uso sostenibile delle risorse naturali, che si va ad aggiungere agli altri requisiti già esistenti:

  1. resistenza meccanica e stabilità
  2. sicurezza in caso di incendio
  3. igiene, salute e ambiente
  4. sicurezza nell’impiego
  5. protezione contro il rumore
  6. risparmio energetico e ritenzione di calore.

Affinché l’uso delle risorse naturali sia sostenibile è necessario che i materiali garantiscano:

  • riutilizzo e riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione
  • durabilità delle opere di costruzione
  • utilizzo di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili

Le principali novita’ del cosiddetto “Decreto del Fare”

NOTA: di seguito si riportano le bozze dei testi del decreto che non sono ancora ufficiali; lo saranno una volta pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro e nei cantieri, sono diversi gli aspetti del D.Lgs. 81/08 che verranno modificati, se il decreto verra’ approvato secondo l’attuale forma:

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)
Nelle procedure di appalto, il Datore di Lavoro – Committente promuove la cooperazione e il coordinamento tra le imprese esecutrici elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

In alternativa al DUVRI, ma solo ed esclusivamente nelle attivita’ a basso rischio infortunistico,  il Datore di Lavoro – Committente potra’ individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere (gestire) direttamente alle operazioni di cooperazione e coordinamento tra le imprese esecutrici dell’appalto.

Con successivo decreto del Ministero del Lavoro dovranno essere individuati i settori di attivita’ a basso rischio infortunistico, sulla base dei criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL.

DURC
La stazione appaltante dovra’ richiedere il DURC d’ufficio (non sara’ più compito delle imprese produrlo nei confronti della P.A.) e potra’ riceverlo da INPS, INAIL e Casse Edili esclusivamente in via elettronica e con firma digitale; la richiesta d’ufficio vale anche per gli eventuali subappaltatori.
La richiesta d’ufficio vale sia per l’accertamento delle clausole di esclusione sia ai fini del pagamento delle prestazioni (in genere, nei contratti di lavori pubblici, sevizi e forniture, il DURC e’ acquisito d’ufficio per tutte le fasi in cui si articola il contratto); se il DURC e’ irregolare il debito contributivo risultante viene trattenuto dal pagamento; il DURC varra’ 180 giorni (6 mesi) dalla data di emissione e verra’ rinnovato d’ufficio dopo la scadenza. Al momento del saldo le Amministrazioni dovranno, prima del pagamento, acquisire un nuovo DURC; in presenza di inadempienze che possano compromettere il rilascio del DURC, prima del rifiuto definitivo, gli enti creditori dovranno invitare l’interessato via mail, ovvero tramite consulente del lavoro, a regolarizzare la posizione, concedendogli ulteriori 15 giorni.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Prevista l’abrogazione della responsabilita’ solidale negli appalti tra committente e appaltatore e tra quest’ultimo e il subappaltatore sulle ritenute relative ai redditi da lavoro dipendente e l’IVA.

Progetto Speciale “V.I.P. – Voucher per Imprenditori e Professionisti” della Regione Abruzzo

Progetto Speciale “V.I.P. – Voucher per Imprenditori e Professionisti” della Regione Abruzzo

http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=notiziaSing&servizio=LEE&stileDiv=sequence&msv=notizia169606&tom=169606

I voucher sono validi anche per gli imprenditori quindi datori di lavoro che devono o che già hanno seguito corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si raccomanda la lettura delle FAQ

http://www.regione.abruzzo.it/fil/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=fil/docs/notizie/169606/FAQ_08_02_2013.pdf

PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
Il 19 dicembre 2012 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento la proposta di legge per la disciplina delle professioni non regolamentate.

http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=1104&areaNews=24&GTemplate=newsletter_mailing.jsp

Bando contributi a fondo perduto per formazione piccole, medie e grandi imprese

La Regione Abruzzo, con uno stanziamento di € 4.000.000, finanzia progetti di formazione all’interno delle piccole, medie e grandi imprese.

Le medie e grandi imprese sono quelle che occupano da 50 persone in su o

realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo da 10 milioni di euro in su.

Le aziende devono essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare)

E’ escluso il settore pesca, agricoltura, industria carboniera.

Sono finanziabili le seguenti azioni:

  • Azione A: percorsi formativi rivolti al management (quadri e dirigenti) e più in generale alle alte professionalità attinenti lo sviluppo o l’innovazione organizzativa, di prodotto o di processo, che possano favorire la competitività dell’impresa;
  • Azione B: percorsi formativi rivolti ai lavoratori, di affiancamento a processi di riorganizzazione aziendale;

Per ogni candidatura è previsto un finanziamento di:

  • € 50.000 per piccole imprese
  • € 100.000 per medie e grandi imprese

Le aree tematiche, integrabili tra loro, su cui incentrare la formazione possono essere :

  1. sviluppo/innovazione organizzativa
  2. innovazione tecnologia
  3. competenze tecnico professionali
  4. competenze gestionali e di processo
  5. qualificazione/riqualificazione delle competenze di base e professionali
  6. relazioni industriali

Gli interventi sono totalmente a fondo perduto, fino ad un massimo del:

–          80% del costo totale del progetto per le imprese piccole;

–          70% del costo totale del progetto per le imprese medie;

–          60% del costo totale del progetto per le imprese grandi;

fatta eccezione del costo orario del lavoro che l’azienda sostiene per la partecipazione degli allievi al percorso formativo. L’attività formativa infatti va effettuata durante l’orario di lavoro.

Presentazione delle domande a partire dal  31.01.2013

Preposto di fatto

Il preposto, secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Questa definizione include i sovrintendenti che hanno ricevuto l’investitura formale da parte dell’azienda.
Il prevalente orientamento giurisprudenziale comprende nella definizione anche il cosiddetto preposto di fatto, cioè colui che, pur senza occupare nella gerarchia aziendale un ruolo, sia formalmente riconosciuto sia non ancora riconosciuto ma stabile e duraturo) solo in maniera contingente e/o per un’operazione specifica sovraintende, o per disposizione aziendale o anche per propria iniziativa, altri operai. Quindi il preposto è quel soggetto, fiduciario del datore di lavoro, incaricato di verificare la corretta esecuzione delle direttive impartite dalla direzione aziendale.
Anche quando il preposto lo è di fatto, ricorrono gli stessi obblighi da parte del datore di lavoro in merito alla nomina e alla formazione.

SICUREZZA SUL LAVORO

Lavoro, sanzioni 231/2001 con limiti!

La Cassazione interviene sulle «punizioni» per le violazioni alle regole di sicurezza
La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 40070 della quarta sezione penale depositata ieri, è intervenuta (forse per la prima volta) sull’estensione della responsabilità amministrativa degli enti al settore della protezione
del lavoro. Una società si era vista infliggere, all’esito di un procedimento penale conclusosi con un patteggiamento, una pena pecuniaria di 25mila 800 euro sulla base di quanto previsto dall’articolo 25 septies del decreto n. 231 del 2001. Il reato contestato era quello di lesioni personali colpose gravi aggravate per l’inadeguatezza di una macchina utensile che aveva causato a una lavoratrice l’amputazione di una falange.
La sanzione era parametrata a un numero di quote pari a 300 (la quota rappresenta il parametro con il quale misurare  le pena pecuniarie a carico delle imprese che si “macchiano” di violazioni al decreto 231 e una quota può avere un importo massimo di 1.549 euro). Una cifra apparsa sproporzionata e soprattutto non in linea con quanto affermato dalla legge. Le motivazioni sono state accolte dalla Cassazione che puntualizza come la pena massima che poteva colpire la società per il reato di lesioni, articolo 590, commi 2 e 3 del Codice penale, era invece di 250 quote. Un
importo superato dai giudici di merito e che ora ha condotto la Cassazione ha rideterminare la pena da infliggere in
250 quote pari a 21mila 500 euro.