Rischio biologico: novità del D.L. 149/2020

Il D.L 149/2020 recepisce la Direttiva Europea 2020/739/EU, che ha classificato il SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici di gruppo 3, lasciando gli altri Coronaviridae in gruppo 2 e quindi introduce delle modifiche al D. Lgs. 81/2008 in materia di agenti biologici.

Nel Titolo X, Esposizioni ad agenti biologici, all’art. 268 del D.Lgs. 81/2008, gli agenti biologici sono ripartiti in 4 gruppi in base al rischio di infezione: un agente biologico del gruppo 3 è “un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

L’art. 17 del D.L 149/2020 sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/2008; le modifiche hanno impatto sulle attività lavorative che fanno uso specifico di agenti biologici oltre a quelle citate nell’allegato XLIV.

Il nuovo allegato XLVII riporta le indicazioni sulle misure e i livelli di contenimento per ciascun gruppo, che devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. Si specifica inoltre che con il termine «raccomandato» le misure devono essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Il nuovo Allegato XLVIII suddivide le specifiche misure di Contenimento per processi industriali per Luogo di lavoro; Impianti; Attrezzature; Sistema di funzionamento; Rifiuti e Altre misure.

Le aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici, che rientrano nei casi di cui agli artt. 274 (strutture sanitarie e veterinarie), 275 (laboratori e stabulari) e 276 (processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4), e quelle citate in allegato XILV devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08.

Le altre aziende non devono aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi perché il SARS-CoV-2 rappresenta un rischio generale non riconducibile alle specifiche attività svolte; devono però applicare e aggiornare i Protocolli anti-contagio come descritto nei Protocolli firmati tra Governo e Parti Sociali contestualizzandoli alla specificità dell’impresa.

Rapporto Clusit 2020: l’aggiornamento di ottobre

Pubblicato l’aggiornamento di ottobre 2020 del rapporto Clusit; oltre all’interessante tema dell’influenza dei comportamenti in tempi di pandemia sulla sicurezza delle informazioni, sono da segnalare alcuni dei più interessanti focus:

  • L’impatto dei deepfake sulla sicurezza delle organizzazioni economiche
  • Business Continuity & Resilienza
  • Perché gli ospedali sono così violabili

FSSC 22000 ver 5.1

FSSC ha pubblicato un aggiornamento dello standard 22000, versione 5.1 del 3 novembre 2020, liberamente scaricabile dal sito web ufficiale.

Le novità principali riguardano:

  • la certificazione multi-sito
  • la cultura della sicurezza alimentare, in termini di comunicazione, formazione e misurazione delle prestazioni dei dipendenti
  • progettazione e sviluppo dei prodotti.

Approfondimenti sul sito ufficiale.

Smaltimento mascherine e DPI: quali regole?

Il Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’economia circolare dell’Ispra chiarisce le modalità di classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti DPI usati con particolare riferimento a mascherine e guanti.

Il documento distingue l’iter di corretto smaltimento, in relazione al fatto se trattasi di mascherine ad uso domestico e privato, ovvero se utilizzate in ambito aziendale; in quest’ultimo caso non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ma vanno conferiti a smaltitori autorizzati, previa classificazione CER riconducibile verosimilmente al capitolo 15, sub-capitolo 15 02 dell’elenco europeo o al capitolo 18.